1. Le regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, elaborano piani triennali di intervento volti alla diffusione di una cultura della pace e della non violenza, come definite all'articolo 2, rivolti:
a) agli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio;
b) agli operatori delle istituzioni pubbliche e delle associazioni, enti ed organizzazioni della società civile, impegnati nell'attuazione di politiche e di iniziative a favore dei giovani;
c) ai giovani in generale.
2. I piani triennali di intervento di cui al comma 1 definiscono:
a) gli obiettivi primari che si intendono raggiungere nel corso di ogni triennio;
b) gli strumenti didattici e le modalità operative necessari per conseguire gli obiettivi previsti;
c) il ruolo dei soggetti coinvolti di cui all'articolo 5;
d) le modalità di verifica dei risultati ottenuti alla fine di ogni triennio.