Art. 4.
(Ruolo delle regioni).

      1. Le regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, elaborano piani triennali di intervento volti alla diffusione di una cultura della pace e della non violenza, come definite all'articolo 2, rivolti:

          a) agli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio;

          b) agli operatori delle istituzioni pubbliche e delle associazioni, enti ed organizzazioni della società civile, impegnati nell'attuazione di politiche e di iniziative a favore dei giovani;

          c) ai giovani in generale.

      2. I piani triennali di intervento di cui al comma 1 definiscono:

          a) gli obiettivi primari che si intendono raggiungere nel corso di ogni triennio;

          b) gli strumenti didattici e le modalità operative necessari per conseguire gli obiettivi previsti;

          c) il ruolo dei soggetti coinvolti di cui all'articolo 5;

          d) le modalità di verifica dei risultati ottenuti alla fine di ogni triennio.